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Fondazione TSRM - Regolamento
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Primo regolamento di attuazione dello Statuto della Fondazione per la Ricerca Scientifica, la Formazione e il Sostegno del TSRM.

 

Art. 1) Soci Ordinari.

Sono soci ordinari della fondazione i TSRM che provvedono al versamento annuale di € 20,00 (venti euro).

La domanda d’ammissione alla Fondazione deve essere compilata su apposito modulo (segreteria Fondazione o sito internet : http://www.fondazionetsrm.it/ , .eu, .net , .org, .info).

Art. 1 bis) Soci Sostenitori – domanda d’ammissione.

Sono Soci Sostenitori della Fondazione i TSRM o altre persone fisiche singole o AssociazionI, che provvedono ad un versamento annuo di € 100,00 (cento Euro), nonché gli studenti, nelle materie di settore, che provvedano ad un versamento annuo di € 50,00 (cinquanta Euro).

La domanda d’ammissione alla Fondazione deve essere compilata su apposito modulo (segreteria Fondazione o sito internet : http://www.fondazionetsrm.it/ , .eu, .net , .org, .info).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Documento d’identità

b) Copia del codice fiscale

c) Autocertificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente norma (DPR n. 445 del 28.12.00 – art. 46(R)).

d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96.

 

La qualità di Socio Sostenitore ha durata annuale e viene rinnovata tacitamente. Tale Socio dovrà provvedere al versamento di una nuova quota è, in ogni caso, fatto salvo il contenuto dell’Art. 20 del presente regolamento, gli importi delle quote potranno essere successivamente variati con delibera del Consiglio Direttivo ( C. D. )

Art. 2) Soci Benemeriti – domanda d’ammissione.

Sono Soci Benemeriti della Fondazione i Collegi (iure condendo Ordini) e i Coordinamenti Regionali TSRM che provvedono ad un versamento annuo di € 5.0 (cinque euro) ad iscritto al proprio Albo Professionale (per la totalità degli iscritti); le persone fisiche, le Associazioni che provvedono ad un versamento minimo annuo di € 500,00 (cinquecento Euro), nonché gli Enti e Società Pubbliche o private che provvedono ad un versamento minimo di € 1500,00 (Millecinquecento Euro).

La domanda d’ammissione alla Fondazione deve essere compilata su apposito modulo che si richiede alla Segreteria della Fondazione o scaricandolo dal sito internet della Fondazione http://www.fondazionetsrm.it/ , .eu, .net , .org, .info .

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti; se persona fisica:

a) Documento d’identità

b) Copia del codice fiscale

c) Autocertificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente norma (DPR n. 445 del 28.12.00 – art. 46(R))

Nel caso di soggetto diverso da persona fisica:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, se esistente;

2. Statuto o atto costitutivo dell’ente.

d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96.

 

La qualità di Socio Benemerito ha durata annuale e viene rinnovata al versamento di una nuova quota; gli importi delle quote potranno essere successivamente variati con delibera del C. D.; fatto salvo quanto previsto nell’articolo 20 lettera-c del presente Regolamento.

Sono altresì Soci Benemeriti tutti coloro che provvedono ad un versamento, alla Fondazione, di una parte degli utili relativa alla vendita di proprie pubblicazioni o analoghe iniziative.

Il C.D. si riserva comunque di valutare caso per caso le modalità d’acquisizione del requisito di Socio Benemerito.

La domanda d’ammissione alla Fondazione deve essere compilata su apposito modulo che si richiede alla Segreteria della Fondazione o scaricandolo dal sito internet http://www.fondazionetsrm.it/ , .eu, .net , .org, .info.

Decade dalla qualità di Socio colui che, non in regola con le quote associative annuali e dopo due anni consecutivi di mancato pagamento, non adempia al versamento nel temine assegnatogli dal Consiglio Direttivo, con avviso da inviare a mezzo di lettera raccomandata.

d) Perde inoltre la propria qualifica di Socio colui che risulti condannato con sentenza passata in giudicato e per reati che, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, possano risultare lesivi dell’immagine della stessa Fondazione; nonché colui che il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, dichiari decaduto, perché inadempiente agli obblighi che gli derivano dall’appartenenza alla Fondazione.

Il giudizio del Consiglio Direttivo deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata, da parte del Presidente al Socio, affinché lo stesso possa presentare un eventuale ricorso.

Il C.D. attraverso libere donazioni o atti di liberalità provvede ad una prima costituzione di un fondo di solidarietà.

Art. 3) Forme e modi dei documenti della Fondazione.

Gli atti e i documenti della Fondazione devono essere decorosi; al riguardo, dovranno preferibilmente, essere usati caratteri classici come ad esempio “Book Antiqua” ovvero “Times New Roman”.

Art. 4) Logo della Fondazione.

Il Logo della Fondazione deve essere approvato dal C. D. e deve essere decoroso.

L’utilizzo del Logo ed altro materiale di proprietà della Fondazione (foto, articoli, etc.) deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal C.D.

 

 

Art. 5) Ufficio di Presidenza

Al fine di coadiuvare l’attività del Presidente della Fondazione, il C.D. individua i soggetti con particolare capacità a cui potranno essere affidate alcuni obbiettivi di missioni di rappresentanza su mandato del C.D.

Art. 6) Decadenza per assenze.

I Componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per 5 sedute consecutive, decadono di diritto dall’incarico e saranno sostituiti entro 30 giorni dall’Ente di provenienza (Soci Fondatori) in conformità dello Statuto.

Il Soggetto nominato in sostituzione del Componente del C.D. decaduto, deve possedere i requisiti previsti dallo Statuto della Fondazione.

Art. 7) Partecipazione del Legale alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’avv. Carlo Piccioli, legale della Fondazione, o Suo delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere senza diritto di voto.

Art. 8) Partecipazione del Direttore Generale alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Fondazione, come previsto dall’Art. 13 dello Statuto, si avvale di una figura professionale specifica denominata Direttore Generale che risponde direttamente al Consiglio Direttivo e si occupa di coordinare le attività per il raggiungimento degli obiettivi statutari, di quelli a lui assegnati ed assegnati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale:

· E’ nominato dal Consiglio Direttivo

· Risponde al Consiglio Direttivo del raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati.

· Programma e coordina le attività del suo ufficio e dei suoi collaboratori.

· Elabora e propone, al Consiglio Direttivo, strategie di crescita della Fondazione.

Il Consiglio determina la retribuzione del Direttore Generale nonché stabilisce gli incarichi del medesimo e il personale da coordinare.

Il Direttore Generale ha poteri di firma e rappresentanza legale della Fondazione per quanto attiene a tutti gli atti demandatigli dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

Il Direttore Generale, partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ed esprime il proprio parere senza diritto di voto.

Art. 9) Nomina del Segretario presso il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario fra i Componenti del C.D., quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Segretario è eletto a maggioranza semplice; collabora con il Presidente nella programmazione dell’attività del C.D. e nelle sue deliberazioni.

Il mandato del Segretario ha la durata del C. D..

Art. 10) Nomina del Tesoriere presso il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere fra i Componenti del C.D., che, in concerto con il Presidente, segue e predispone la parte contabile di bilancio consuntivo; predispone gli atti per la discussione e la successiva approvazione del bilancio preventivo.

Il mandato del Tesoriere ha la durata del C. D.; è nominato dal C.D. quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Tesoriere è eletto a maggioranza semplice.

Art. 11) Proroga della carica dei Componenti del Consiglio Direttivo.

Nell’ipotesi in cui si verifichino particolari condizioni di impedimento di nomina del nuovo C.D. , la carica dei Componenti del Consiglio Direttivo si intende prorogata, oltre i termini di scadenza stabiliti dallo Statuto, sino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 12) Assenza o impedimento del Presidente o dei Componenti del C.D.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di Presidenza saranno svolte dal membro più anziano all’interno del Consiglio Direttivo in carica.

I membri del Consiglio Direttivo possono delegare un Soggetto perché partecipi alla riunione del Consiglio medesimo, con delega che contenga la determinazione di principi e criteri direttivi, soltanto per il tempo relativo alla riunione e per oggetti definiti; per l’espressione del voto occorre una determinazione specifica del Delegante.

Art. 13) Delega del potere di firma del Presidente.

Il Presidente e/o il Tesoriere possono delegare il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi ad un Consigliere; a riguardo è necessario un atto deliberatorio del C. D.

Art. 14) Collegio dei Revisori dei Conti – controllo della gestione finanziaria.

Il Collegio dei Revisori è nominato dai Soci Fondatori ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto ed ha mandato per la durata del C. D.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esprime i suoi atti mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

In relazione ai compiti dei Revisori, si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile per quanto non è stato previsto dallo Statuto e dal presente atto.

Art. 15) Collegio dei Revisori dei Conti – proroga della carica di cui all’Art. 11.

Anche per il Collegio dei Revisori dei Conti vale la proroga prevista dall’Art. 11 del presente Regolamento.

Art. 16) Comitato Tecnico Scientifico.

La Fondazione si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e propositive in materia culturale.

I Suoi Componenti sono nominati dal C. D. come previsto dallo Statuto, per il raggiungimento degli obbiettivi posti all’atto della nomina.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di cinque membri, nominati dal Consiglio di Direttivo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione, scelti anche tra i partecipanti alla Fondazione.

Cura i profili scientifici e di ricerca riguardo all’attività della Fondazione; svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e, ad ogni altra questione per la quale il C.D. ne richieda espressamente il parere, definisce gli aspetti specifici delle singole attività o iniziative di considerevole importanza.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

· Esamina i progetti di studio e di ricerca presentati dal Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere non vincolante, circa le modalità d’esecuzione;

· Propone autonomamente studi e progetti secondo le modalità previste;

· Suggerisce la costituzione di gruppi di ricerca per lo svolgimento di studi e indagini;

· Suggerisce collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni di studio e culturali o esperti di settore;

· Propone iniziative per i corsi ECM ovvero altri corsi di formazione secondo le necessità sottoponendole al C. D.

· Promuove la pubblicazione di testi scientifici, monografie e altre opere comunque afferenti alla realtà dei TSRM e li sottopone all’attenzione del C. D. per le intraprese necessarie.

Il Consiglio Direttivo potrà approvare un regolamento specifico per l’attività su progetti finalizzati del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 17) Organizzazione del Consiglio Direttivo.

All’interno del C.D. il Presidente individua per disponibilità e competenze i Consiglieri responsabili per i singoli Settori operativi.

Per il raggiungimento delle finalità, i suddetti nominati possono avvalersi dell’opera di collaboratori anche esterni alla Fondazione.

Art. 18) Sponsor.

Il C.D. si riserva circa la valutazione della compatibilità dei soggetti sponsor che intendano contribuire allo sviluppo delle finalità della Fondazione o comunque provvedere ad attività utili agli scopi della Fondazione stessa.

I soggetti pubblici o privati che faranno richiesta alla Fondazione di Patrocinio e/o Accreditamento ECM per: corsi di formazione, aggiornamento, convegni, etc. concorderanno quote e metodi di collaborazione con i Responsabili del Progetto di pertinenza della Fondazione.

Art. 19) Assistenza Legale e Medico Legale – coordinamento.

Il Legale della Fondazione (vedi art. 7) coordina, provvede e sovrintende, con il parere del Consiglio Direttivo, alle operazioni d’assistenza Legale e/o Medico Legale di cui agli Art. 20, 20 bis e 21 del presente regolamento.

Art. 20) Requisiti per accedere ai servizi di Assistenza Legale e Medico Legale.

L’attività d’assistenza Legale e/o Medico Legale potrà essere erogata, attingendo dal fondo di solidarietà, quando il medesimo fondo di solidarietà, finalizzato all’assistenza, abbia raggiunto una liquidità annuale di almeno € 120.000,00 (centoventimila Euro) secondo la previsione del capitolo di bilancio annuale, in relazione alle contribuzioni ricevute dai diversi soci: ordinari, sostenitori e benemeriti.

Alla tutela legale e/o Medico Legale possono accedere i TSRM in servizio ovvero i TSRM in pensione, come previsto dalla normativa di legge vigente, che abbiano i seguenti requisiti:

a) Siano affetti da patologie connesse all’esercizio della professione di TSRM; in tal senso devono intendersi le patologie il cui nesso causale si pone in relazione all’attività lavorativa specifica di TSRM: patologie derivanti da radiazioni ionizzanti; patologie derivanti da agenti chimici o patologie derivanti da lavorazioni di altri materiali comunque dannosi per la salute.

b) Che il nesso di casualità fra la malattia e l’attività lavorativa sia indicato positivamente da un Medico di una qualsiasi azienda sanitaria ovvero azienda ospedaliera e sia verificato positivamente dal medico legale, incaricato dal coordinatore di cui all’Art. 19, che ne certifichi l’esistenza ed indichi la data della prima diagnosi della malattia.

c) Che il soggetto rientri fra i soci indicati nell’Art. 1 o 1bis) o Art. 2 del presente Regolamento da almeno un anno.

d) Che il TSRM Socio Ordinario o Socio Sostenitore che intende avvalersi dell’assistenza legale, s’impegni a sostenere la Fondazione (come Socio Sostenitore) per almeno 4 anni anche dopo la conclusione della “vertenza”.

e) Che il Collegio Socio Benemerito, al quale è iscritto il TSRM che intende avvalersi dell’assistenza legale, s’impegni a sostenere la Fondazione (come Socio Benemerito) per almeno 4 anni dopo la conclusione di una “vertenza” interessante il proprio iscritto;

f) Alla tutela legale e Medico - Legale possono altresì accedere i parenti (fino al terzo grado di parentela) del TSRM deceduto per patologie derivanti da radiazioni ionizzanti; patologie derivanti da agenti chimici o patologie derivanti da lavorazioni di altri materiali comunque dannosi per la salute. I parenti dei TSRM deceduti hanno diritto all’assistenza medico legale laddove venga riscontrato e certificato il nesso di causalità come indicato nel presente regolamento all’Art. 20 punti a – b. Nel caso in cui i parenti non siano in grado di produrre una certificazione del medico di una qualsiasi azienda, il medico legale, incaricato dal coordinatore (Art. 19), valuterà l’esistenza o meno del nesso di causalità. Per quanto concerne i parenti del TSRM deceduto, salvo quanto contenuto nel paragrafo successivo, relativo alla prima applicazione del fondo di solidarietà (raggiungimento della liquidità minima) per le spese d’assistenza e tutela legale e Medico - Legale si dovrà attingere dal fondo di solidarietà di cui al primo comma del presente articolo;

g) In caso d’esito negativo della “vertenza” ogni spesa sarà sostenuta dalla Fondazione con il fondo di solidarietà;

h) In caso d’esito positivo della vertenza (per esito positivo deve intendersi ogni riconoscimento economico a titolo di risarcimento del danno, di indennizzo, di pensione semplice ovvero privilegiata, nonché qualsiasi altro riconoscimento di una diversa somma di denaro) il beneficiario ovvero i parenti superstiti dovranno versare un contributo del 5%, di quanto ottenuto, quale contributo alle spese legali e medico legali nonché un 10%, di quanto ottenuto, in favore del fondo di solidarietà della Fondazione.

In presenza di detti requisiti, i soggetti indicati hanno diritto annualmente ad uno (1) intervento legale e alla copertura delle spese legali e medico legali (ove trattasi di cause civili e/o penali la vertenza sarà seguita fino al passaggio in giudicato della sentenza ovvero alla definizione della vertenza presso altri enti istituzionali (es. INAIL).

E’ comunque fatta salva per tutti i casi sopra indicati la valutazione circa la fondatezza della “vertenza” in relazione ai presupposti giuridici idonei al caso.

Art. 20 bis).

In via di prima applicazione (prima che il fondo di solidarietà sia costituito, abbia cioè raggiunto la liquidità minima indicata nell’Art. 20 comma 1) potranno accedere al servizio di assistenza legale e Medico - Legale coloro che al momento dell’approvazione del presente regolamento si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano già affetti dalle patologie indicate nella lettera a) dell’Art. 20;

b) contraggano le patologie indicate prima del raggiungimento della liquidità minima del fondo di solidarietà indicata nel primo comma dell’Art. 20;

In tal caso i soggetti sopra indicati dovranno provvedere al pagamento delle prestazioni di assistenza legale e/o Medico - Legale con applicazione dei minimi tariffari medici e forensi.

Ancora in via di prima applicazione potranno accedere al servizio di assistenza legale e/o Medico - Legale i parenti dei TSRM deceduti prima della costituzione del fondo minimo di solidarietà della Fondazione; in tal caso i parenti dovranno provvedere al pagamento delle prestazioni legali e/o Medico - Legale (riportate dal proprio caro, con le patologie indicate nell’art. 20 lettera - a) con applicazione dei minimi tariffari medici e forensi.

In ogni caso fino al momento in cui si raggiungerà la liquidità minima del fondo di solidarietà, indicato nel primo comma dell’Art. 20, tutti i TSRM, affetti dalle patologie derivanti da radiazioni ionizzanti, da agenti chimici o patologie derivanti da lavorazioni di altri materiali comunque dannosi per la salute, potranno accedere al servizio di assistenza legale e/o Medico - Legale a fronte del pagamento delle prestazioni con applicazione dei minimi tariffari medici e forensi.

Fino a quando sarà raggiunta la liquidità minima del fondo di solidarietà, coloro che abbiano versato la quota di socio ordinario, sostenitore o benemerito hanno diritto alle prestazioni legali e Medico - Legali con applicazione dei minimi tariffari ed hanno inoltre diritto ad una consulenza con espressione di un parere legale in ordine ai diritti specifici nascenti dall’aver contratto le patologie sopra ricordate.

 

Art. 21) Assistenza Legale e Medico - Legale.

I Soci della Fondazione possono fare richiesta di assistenza legale e/o Medico Legale relativamente a questioni connesse al rapporto di lavoro; nonché alla ricostruzione del trattamento pensionistico, per questioni diverse da quelle indicate nel precedente Art. 20. A questo riguardo potrà essere costituito un fondo autonomo di solidarietà secondo le previsioni deliberate dal C. D..

Il C.D. potrà valutare l’opportunità di estendere la tutela legale dello stesso TSRM, del coniuge e dei figli del medesimo, su richiesta da parte dell’interessato su altre e diverse questioni; anche a questo riguardo potrà essere costituito un diverso fondo di solidarietà.

Art. 22) Attività di volontariato.

L’attività di volontariato sarà destinata a realizzare iniziative d’interesse sociale in Italia e all’estero, nella normalità e in situazioni di particolare disagio ed emergenza; avvalendosi di progettualità propria e/o collaborazione con Enti e Associazioni di volontariato, anche esterni, con finalità di solidarietà sociale; operando nel settore dell’assistenza sanitaria e riconoscendo particolare riguardo all’attività radiologica (domiciliare, territoriale, protezione civile e volontariato internazionale).

Art. 23) Contratti.

I contratti stipulati e approvati dal Consiglio Direttivo dovranno essere conformi ai principi della Fondazione contenuti nello Statuto.

In particolare la Fondazione può inoltre stipulare contratti con assicurazioni per la copertura del rischio RC (Responsabilità Civile Professionale) nonché altre polizze (rimborsi spese mediche).

Alla tutela legale dei TSRM, vittime di patologie professionali (compresa la tutela dei parenti del TSRM deceduto), si può procedere anche con polizze assicurative del settore; le quali dovranno per altro ispirarsi ed essere compatibili con i principi e le finalità della Fondazione contenuti nell’atto costitutivo, nello Statuto e nel presente regolamento; in tal caso l’attività legale, il patrocinio, la rappresentanza e la difesa sono assunte e coordinate dal responsabile di cui all’art. 19 del presente atto; il coordinamento è esteso alla tutela medico legale.

Si potrà altresì provvedere alla stipula di contratti a copertura dei Componenti degli Organi Istituzionali della Fondazione.

Art. 24) Contratti di ricerca e Borse di Studio.

Come previsto nell’Art. 17 del presente Regolamento ed in conformità ai principi della Fondazione contenuti nello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente individua per disponibilità e competenze i Consiglieri referenti responsabili del progetto contenuto nel contratto.

Potranno essere istituite Borse di Studio finalizzate a progetti di Ricerca sulla base di Tesi di Laurea sperimentali e/o su lavori scientifici finalizzati all’aggiornamento professionale.

In caso di contratti per Corsi di Formazione, Borse di Studio e Ricerca, il Responsabile del contratto dovrà fornire al Consiglio Direttivo, per la sua approvazione:

a) Programma del Corso o Progetto;

b) Comitato Scientifico;

c) Comitato organizzatore;

d) Elenco completo dei Relatori Moderatori e Tesi di Laurea;

Art. 25) Missioni – rimborso spese.

Le missioni sono coordinate all’interno del Consiglio Direttivo; i rimborsi a piè di lista avverranno dietro presentazione della documentazione delle spese sostenute.

Sono mezzi ordinari tutti i mezzi di trasporto pubblici; sono mezzi straordinari quelli propri o noleggiati, quando la destinazione non può essere facilmente raggiunta per ferrovia: in tal caso il rimborso non potrà superare il limite di 500 Km.

Non è richiesta giustificazione per l’uso del mezzo aereo in caso esso sia reso necessario dalla distanza e da motivi di servizio.

L’uso dei mezzi straordinari può essere autorizzato solo se ricorra una delle seguenti condizioni e comunque risulti più conveniente rispetto ad un analogo mezzo noleggiato, in particolare:

1) risulti economicamente più conveniente rispetto ai normali servizi di linea;

2) l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione, ovvero tali mezzi manchino del tutto;

3) lo impongano particolari esigenze di servizio.

Art. 26) Richiesta di liquidazione rimborsi

I documenti ammessi al rimborso dovranno essere presentati in originale e conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

È autorizzato il rimborso delle spese di pernottamento dietro presentazione della ricevuta rilasciata dall’albergo, dalla segreteria del congresso o da un’agenzia di viaggi.

Per la spesa relativa ai pasti, deve essere presentata ricevuta fiscale o fattura intestata alla Fondazione, per una spesa massima giornaliera di € 75,00 (settantacinque) salvo particolari motivi di rappresentanza.

Per i biglietti autostradali e/o altre spese (parcheggio, garage): saranno rimborsate se connesse all’uso del mezzo proprio o a noleggio dietro presentazione di documentazione originale.

Il mezzo noleggiato, quando sia autorizzato, verrà rimborsato dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 27) Segreteria

La Segreteria è composta da personale tecnico – amministrativo che coadiuva lo svolgimento dell’attività del Consiglio Direttivo.

Art. 28) Norme conclusive

Per l’attuazione e l’applicazione del presente Regolamento, il C.D. può disporre a mezzo di circolari deliberate approvate a maggioranza.

Il presente Regolamento si ispira a principi di efficacia, efficienza e trasparenza ed è approvato a maggioranza qualificata dai due - terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo.

La medesima maggioranza è necessaria per modifiche e deroghe al presente regolamento.

Roma 26 settembre 2008


 

Allegati:
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